Una giustificazione sufficiente?

Marco Fasola,

Pari diritti«Mi ver­go­gno di far parte di que­sto Parlamento» ha detto Paola Concia del Pd, rela­trice della pro­po­sta di legge con­tro l’omofobia boc­ciata pochi giorni fa dalla Camera. Uno sfogo con­tro la mozione dell’Udc (votata da Pdl, Lega e Paola Binetti del Pd) con la quale il testo è stato respinto per pro­blemi di costi­tu­zio­na­lità. Il prov­ve­di­mento inse­riva, tra le aggra­vanti dei reati, “l’avere [...] com­messo il fatto per fina­lità ine­renti all’orientamento o alla discri­mi­na­zione ses­suale della per­sona offesa dal reato”. In sostanza un ina­spri­mento delle pene in caso di aggres­sioni legate all’orientamento ses­suale della vit­tima. Un feno­meno che pur­troppo ulti­ma­mente è in esca­la­tion. L’ultimo caso è avve­nuto pro­prio ieri a Napoli, dove un inse­gnante omo­ses­suale è stato insul­tato e minac­ciato con un col­tello da tre ragazzi.

Di fronte a que­sti fatti, è giu­sto che l’allarme sociale si tra­duca in una rispo­sta del legi­sla­tore. La boc­cia­tura della pro­po­sta di legge Concia è, almeno a livello poli­tico, un «passo indie­tro» per i diritti di gay e lesbi­che, come ha detto l’Alto com­mis­sa­rio Onu per i diritti umani Navi Pillay. Infatti, per una cate­go­ria di sog­getti che più di altri rischiano di essere vit­time di reati, è dove­roso che lo Stato assi­curi una mag­gior pro­te­zione. I rilievi di inco­sti­tu­zio­na­lità sol­le­vati dall’Udc, tut­ta­via, non sono privi di fondamento. In sostanza si osserva che l’espressione “orien­ta­mento ses­suale”  può com­pren­dere di tutto: non solo omo­ses­sua­lità, ma anche ince­sto, pedo­fi­lia, zoo­fi­lia, sadismo, necro­fi­lia. Tendenze, que­ste ultime, che sicu­ra­mente non sono meri­te­voli di alcuna pro­te­zione. Inoltre pro­prio la vaghezza della nozione di “orien­ta­mento sessuale” si por­rebbe in con­tra­sto con il prin­ci­pio di lega­lità del diritto penale, per il quale le fat­ti­spe­cie devono essere fis­sate dal legi­sla­tore e non lasciate all’interpretazione del giudice.

Anche la tec­nica nor­ma­tiva uti­liz­zata non era delle migliori: si inse­riva fra le aggra­vanti dell’art. 61 cod. pen. – comuni a tutti i reati – un’ipotesi par­ti­co­lare, rela­tiva solo ad alcuni delitti con­tro la per­sona. Nonostante que­sto, la cosa migliore sarebbe stata rin­viare la pro­po­sta in Commissione così da appor­tare le modi­fi­che neces­sa­rie. Bocciarla in que­sto modo ha signi­fi­cato invece lan­ciare un mes­sag­gio di indif­fe­renza al Paese.

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