Perché la Corte ha detto no

Marco Fasola,

Corte costituzionale«La legge è uguale per tutti, ma può non esserlo la sua appli­ca­zione» ha soste­nuto l’avvocato Ghedini nel ten­ta­tivo di difen­dere il lodo Alfano dalla boc­cia­tura della Corte costi­tu­zio­nale. Queste parole hanno atti­rato l’ironia della stampa stra­niera: «una difesa da Fattoria degli ani­mali» tito­lava il Times, con un evi­dente rife­ri­mento a quella mas­sima per cui tutti gli ani­mali sono eguali, ma alcuni sono più eguali degli altri. L’avvocato Ghedini però, che di que­stioni giu­ri­di­che se ne intende, non par­lava a spro­po­sito. Da sem­pre la Corte inter­preta l’art. 3 della Costituzione (il prin­ci­pio dell’eguaglianza di fronte alla legge) nel senso che situa­zioni uguali devono essere trat­tate in modo uguale, situa­zioni diverse in modo diverso. I tito­lari delle quat­tro alte cari­che a favore delle quali il lodo sospen­deva i pro­cessi penali indub­bia­mente si tro­vano in una posi­zione diversa da quella di un nor­male cit­ta­dino e quindi, almeno in linea di prin­ci­pio, non è assurdo che ven­gano messi al riparo dalle ini­zia­tive giu­di­zia­rie, tute­lando in que­sto modo la “sere­nità” della loro funzione.

La sal­vezza del lodo si è gio­cata a colpi di argo­men­ta­zioni tecnico-giuridiche di fronte ai quin­dici giu­dici di Palazzo della Consulta, ai quali spetta il deli­cato com­pito di garan­tire la con­for­mità delle leggi alla Costituzione. A loro è toc­cato valu­tare se la dispa­rità di trat­ta­mento dovuta alla sospen­sione dei pro­cessi tro­vasse o meno un ragio­ne­vole fon­da­mento nell’esigenza di tute­lare le fun­zioni pub­bli­che in que­stione. Per arri­vare a una deci­sione la Corte ha dovuto anzi­tutto fare i conti con un pro­prio pre­ce­dente: la sen­tenza 24/2004 con la quale fu dichia­rato ille­git­timo il “padre” del lodo Alfano, il c.d. “lodo Schifani”. Tale deci­sione, di segno nega­tivo, cen­su­rava il lodo sotto mol­te­plici pro­fili: fra di essi, il sacri­fi­cio di alcuni fon­da­men­tali diritti costi­tu­zio­nali (come il diritto di difesa della parte civile, para­liz­zato da una sospen­sione a tempo inde­fi­nito del pro­cesso) a fronte di un inte­resse cer­ta­mente “apprez­za­bile” – la sere­nità nello svol­gi­mento della fun­zione – ma non tale da pre­va­lere sugli altri e oppo­sti inte­ressi in gioco.

«Resta assor­bito ogni altro pro­filo di ille­git­ti­mità costi­tu­zio­nale» con­clu­deva la Corte nel 2004, lasciando così inten­dere che ulte­riori motivi avreb­bero potuto con­durre alla boc­cia­tura del lodo. Nel nuovo testo, alcuni aggiu­sta­menti cer­ca­vano di cor­reg­gere i vizi già rile­vati dalla Corte (ad esem­pio tute­lando i diritti della parte civile). Ma la que­stione calda, que­sta volta, riguar­dava  la forma del prov­ve­di­mento: si può rite­nere suf­fi­ciente una legge ordi­na­ria, oppure è neces­sa­ria una legge costituzionale? Non è una fac­cenda buro­cra­tica ma un punto cen­trale: la legge costi­tu­zio­nale è votata con mag­gio­ranze molto ele­vate, otte­ni­bili solo con un con­senso poli­tico tra­sver­sale. Che in que­sto caso man­cava. I difen­sori del lodo hanno soste­nuto che la Corte, non affron­tando tale que­stione nella pre­ce­dente sen­tenza, l’avesse impli­ci­ta­mente già riget­tata. Ma la Corte ha richia­mato a una cor­retta let­tura del suo pre­ce­dente. La legge costi­tu­zio­nale era neces­sa­ria – e per que­sto il lodo è ille­git­timo – per­ché la sospen­sione dei pro­cessi costi­tui­sce un’immunità: e tutte le immu­nità pre­vi­ste per i tito­lari di cari­che isti­tu­zio­nali sono fis­sate dalla Costituzione.

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